Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing
Forlì, 13/12/2023
Fonte normativa: decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937
Con il Decreto Legislativo 24/2023, è stata recepita la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell’Unione”. Tale decreto ha, altresì, modificato e così armonizzato le normative nazionali previgenti in materia. (cosiddetta disciplina whistleblowing). Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o l’integrità dell’ente privato, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo. La tutela del segnalatore (Whistleblower) richiede di predisporre canali di segnalazione interna che assicurino la riservatezza dell’identità del segnalante e delle persone coinvolte (segnalato e altri eventuali terzi), del contenuto della segnalazione e della documentazione a essa relativa.
Secondo quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 che ha adottato la Società in data 06/11/2020 con delibera dell’Amministratore Unico, le segnalazioni possono essere inoltrate e gestite attraverso un idoneo canale di flussi informativi presidiato dall’Organismo di Vigilanza (ODV), all’uopo individuato e nominato per la sorveglianza e il controllo sul Modello Organizzativo medesimo.
Secondo la disciplina, sono oggetto di segnalazioni comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di DZ Engineering, quali:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Il Decreto prevede diverse modalità di segnalazione:
- Interna, ossia rivolta all’ODV della Società;
- Esterna, ossia rivolta all’ANAC;
- Divulgazione pubblica, ossia tramite la stampa o altri mezzi di diffusione.
Si evidenzia che la scelta del canale di segnalazione non è discrezionale: i segnalanti sono tenuti a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni previste dal Decreto, possono effettuare una segnalazione esterna all’ANAC o la divulgazione pubblica. Per maggiori dettagli, prima di procedere con la segnalazione, si prega di leggere con attenzione i documenti allegati:
Le modalità previste da Modello Organizzativo per l’invio delle segnalazioni interne all’ODV sono:
- Piattaforma informatica di segnalazione (Wall Breakers)
Raggiungibile all’indirizzo:
https://dzengineering.wallbreakers.it
La piattaforma di segnalazione è conforme alle indicazioni ed alle caratteristiche contenute nelle Linee Guida ANAC ed è in grado di gestire anche segnalazioni completamente anonime.
Si sottolinea che l’organizzazione, così come richiesto da normativa, garantisce, a beneficio del segnalante, tutte le tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni. In caso di segnalazione priva delle generalità del segnalante, sarà dato seguito alla stessa solo se adeguatamente circostanziata.
La segnalazione esterna, infine, è la comunicazione presentata all’ANAC delle informazioni sulle violazioni attivabile solo quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- non è stata prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione del canale di segnalazione interna oppure questo, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’art. 4 del Decreto;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Le informazioni su come effettuare una segnalazione esterna sono pubblicate sul sito ANAC al seguente indirizzo:
https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing